I precari della scuola, in vista della scadenza dei contratti, possono accedere all’indennità di disoccupazione NASpI una volta concluso il contratto di lavoro: ecco alcune indicazioni.
Ecco una breve guida all’indennità di disoccupazione per i contratti di supplenza al 30 giugno o comunque in scadenza al termine delle lezioni.
Ricordiamo che si tratta di una indennità mensile di disoccupazione per lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, erogata in relazione a eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1° maggio 2015.
L’importo della NASpI varia in relazione all’ammontare del reddito percepito nei quattro anni precedenti la domanda di disoccupazione.
Se il reddito percepito è inferiore all’importo di riferimento stabilito dalla legge e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (1.227,55 euro per il 2021), l’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.
Se, invece, la retribuzione media è superiore all’importo di riferimento annuo, la NASpI è invece pari al 75% dell’importo di riferimento annuo sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo.
A partire dal 91esimo giorno, all’indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.
Possono accedere alla NASpI:
I termini per la presentazione dell’istanza prevedono massimo 68 giorni dal termine del contratto, ma se si inoltra la richiesta entro 8 giorni l’indennità decorrerà dall’ottavo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.
La domanda va presentata esclusivamente per via telematica.
Il modulo cartaceo SR163 (prima necessario per la certificazione dell’IBAN) dal 10 aprile 2020, a seguito dell’uscita della circolare Inps 48 del 29 marzo 2020, è stato eliminato: l’accertamento della coerenza dei dati identificativi avviene attraverso nuove procedure telematiche.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it